Responsabilità penale di proprietario ed amministratore

E’ stato sottoposto da qualche tempo ai giudici della Suprema Corte di Cassazione un quesito singolare scaturente da un’ipotesi ancora più interessante, per quanto grave ne sia stata la soluzione. Si tratta dell’attribuzione di responsabilità penale – che, secondo i principi generali del nostro ordinamento, è personale – in capo all’amministratore di condominio (ed al proprietario dell’appartamento nel caso lo stesso sia dato in locazione) nel caso in cui, a causa dell’assenza o dell’errata installazione di meccanismo salvavita all’interno dell’abitazione, derivi la morte dell’inquilino.

E’ ciò che ha statuito la Corte di Cassazione Penale nella sentenza 40050/2012 confermante la condanna per reato di omicidio colposo in capo appunto ad un amministratore di condominio che aveva omesso di effettuare adeguati controlli al sistema. A nulla è valso allo stesso predisporre la propria difesa affermando la responsabilità concorsuale dello stesso inquilino il quale, colpito da una prima scarica elettrica sotto la doccia, si è malauguratamente avventurato sul tetto del condominio al fine di verificare l’origine di tale fenomeno. Qui, toccando contemporaneamente un tubo conduttore di elettricità ed un altro oggetto metallico, era morto fulminato.

Controlli successivi delle autorità hanno provato che il dispositivo di sicurezza non era entrato in funzione, interrompendo tempestivamente la conduzione elettrica, proprio poiché mancava di messa a punto. Tanto è bastato ai giudici della Suprema Corte per individuare nel comportamento dell’inquilino una reazione nient’affatto anomala e confermare di conseguenza la condanna già sentenziata in fase di appello, riconoscendo in capo alla vittima un concorso di colpa minimo pari al 20%.

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