Nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di preliminare di vendita

La sentenza della Cassazione, Sezione III, n. 36624 del 21 Settembre 2012 segna un nuovo orientamento giurisprudenziale in materia contrattualistica immobiliare: linea dura per la società immobiliare che occulta o distrugge il preliminare di vendita. Secondo l’art. 10 del decreto legislativo 74/2000 è infatti punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni “chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’iva, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.

Il problema si poneva in questi termini: i preliminari di vendita di immobili ricadono entro il sopra citato obbligo di conservazione delle scritture contabili? Il Giudice di primo grado si era pronunciato in senso sfavorevole, dando un’interpretazione restrittiva dell’art. 22 del d.p.r. 600/1973 (il quale elenca tutti i documenti soggetti ad onere di conservazione), escludendo da tale obbligo i preliminari di vendita.

In senso diametralmente opposto si è invece espressa la Suprema Corte, la quale ha fornito un’interpretazione diversa della suddetta normativa – adempiendo alla funzione nomofilattica che le è propria – integrando l’elenco qui riportato con le previsioni di ulteriori leggi tributarie, del Codice Civile e di leggi speciali.

Nello specifico, per quanto concerne le società immobiliari, è innegabile che il preliminare di vendita sia idoneo a provare il pagamento della caparra in previsione del contratto definitivo, rappresentando una vera e propria ricevuta rilevante ai fini fiscali.

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