Locazioni e richiesta di aggiornamento del canone

In Italia è in vigore la disciplina dell’equo canone ma non esiste alcuna normativa specifica in merito all’aumento periodico del canone di locazione in relazione alle modalità di richiesta di adeguamento alle variazioni del costo della vita, così come misurato dagli indici ISTAT. La disciplina contenuta nella Legge 392/1978, ed in particolare all’art. 32, nulla impone circa la forma da adottare in merito alla formulazione della richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore.

Per questo motivo l’adeguamento può essere effettuato anche in modo atipico, non essendo richiesta la forma scritta a pena di nullità, dunque anche attraverso accordo orale o per fatti concludenti. Questo orientamento è stato di recente confermato anche dalla sentenza della Cassazione Civile del 21 Settembre 2012, n. 16068: anche in assenza del titolo della maggiorazione nonché della percentuale di aggiornamento applicato (un aumento globale corrispondente al 75% delle variazioni ISTAT) nelle fatture inviate dal locatore al locatario si integrerebbe in ogni caso un valido adeguamento dei ratei di canone.

Già diversi giudici di primo grado hanno cercato di stabilire la prevalenza del principio di manifesta volontà del locatore di conseguire l’aggiornamento annuale del canone e di indicare l’ammontare della prestazione richiesta dal locatore e dovuta al conduttore; vedendosi tuttavia cassare lo stesso dalla pronuncia della Suprema Corte. Secondo quest’ultima infatti l’emissione di fattura con semplice indicazione del canone maggiorato integrerebbe ipotesi di adeguamento tacito. In conclusione, ferma restando la facoltà del conduttore di richiedere al locatore i chiarimenti necessari – contestazioni comprese – l’emissione di fattura contenente il nuovo canone adeguato, senza ulteriori indicazioni, è idonea ad integrare formale richiesta di aggiornamento periodico del canone di locazione.

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