Convivenza more uxorio ed occupazione abusiva dell’alloggio popolare

Nonostante l’inversione di tendenza registrata in tempi attuali che ha spinto il legislatore ad emanare nuova normativa volta a tutelare un nuovo interesse collettivo divenuto fenomeno molto diffuso, resta tuttavia qualche caso in cui alla convivenza more uxorio non venga riservato trattamento di riguardo.

E’ il caso ad esempio dell’autorizzazione al sequestro preventivo dell’alloggio popolare al momento della morte del convivente assegnatario: secondo la normativa vigente, l’assenza di idonea ed alternativa soluzione abitativa per il convivente superstite non integra nemmeno una scriminante per ciò che la Legge considera comunque un’occupazione abusiva di appartamento. La recente sentenza della Corte di Cassazione Penale 41412/2012 si espressa in questo senso.

A nulla è valsa la difesa del convivente superstite fondata sull’esistenza a carico dello stesso di difficoltà economiche tali da precludergli la possibilità di ricercare alloggio alternativo, insistendo la stessa inoltre sul fatto che ormai avesse occupato l’immobile in modo stabile. Secondo la Corte non vi sarebbe stata integrazione del requisito dello stato di necessità poiché il fatto difetterebbe dell’elemento dell’attualità.

La permanenza cronica di problemi economici sarebbe carente dell’elemento dell’imminenza poiché destinata a prolungarsi nel tempo. Per invocare utilmente lo stato di necessità nel caso di occupazione di immobili altrui è necessario che sussista un “pericolo attuale e transitorio”, non contemplando la Legge la possibilità di trovare un alloggio stabile per far fronte in modo definitivo alle proprie necessità abitative.

Tanto più che gli alloggi in oggetto, qualificati come popolari e sottoposti a regolamentazione specifica, sono proprio destinati ai non abbienti che abbiano presentato domanda secondo procedure pubbliche.

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